THE ASSOCIAZIONE A DELINQUERE STAMPO MAFIOSO DIARIES

The Associazione a delinquere stampo mafioso Diaries

The Associazione a delinquere stampo mafioso Diaries

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In tema di associazione per delinquere, deve ritenersi che la persona la quale attui più volte - in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso - reati high-quality di questo, sia raggiunta for each ciò stesso da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo, i quali possono essere superati solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto advertisement alcun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato, non può essere assolta con l'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi con i correi.

In presenza di un impianto motivazionale così logicamente articolato appaiono privi di fondamento i rilievi difensivi con i quali vengono denunciate presunte illogicità della sentenza impugnata mediante mirate estrapolazioni di singoli brani e la loro astrazione dall'intero contesto giustificativo.

l.one. In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di rinvio, trovano applicazione i limiti previsti in by means of generale for every il giudizio d'appello. Pertanto, nell'ambito del giudizio che s'instaura a seguito di una sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione, la Corte d'appello non è tenuta a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta. I suoi poteri al riguardo - sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fantastic - risultano, infatti, identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore limite che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di rinnovazione del dibattimento, oltre a dover essere indispensabile for every la decisione, ai sensi dell'art.

Con motivazione conforme ai principi in precedenza illustrati e correttamente argomentata ha ritenuto insussistente, per difetto di rilevanza, il presupposto per la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, sollecitata dalla difesa dell'imputato al high-quality di acquisire il decreto di archiviazione riguardante gli ignoti autori dell'attentato realizzato nel 1988 ai danni della villa di through (OMISSIS) di Milano ed il manifesto della mostra "the vikings", tenutasi a Londra nel 1980.

Il perdurante rapporto di D. con l'associazione mafiosa anche nel periodo in cui lavorava per R. e la sua costante proiezione verso gli interessi dell'amico imprenditore B. veniva logicamente desunto dai giudici territoriali anche dall'incontro, avvenuto nei primi mesi dell'anno 1980, a Parigi, tra l'imputato, Bo.

Con riferimento al parametro della "non decidibilità allo stato degli atti", l'artwork. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di demonstrate preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio.

La sentenza rescidente ha, inoltre, stabilito che la permanenza del reato si protrae for every tutto il tempo in cui il concorrente esterno protragga volontariamente l'esecuzione dell'accordo che egli ha propiziato e di cui si è fatto garante nei confronti dei because of partecipanti all'accordo.

Dalle dichiarazioni di Ga. risultava che, nel corso di un incontro con mafiosi nel 1986, il collaboratore aveva sentito C. lamentarsi e dire che non voleva più recarsi a Milano a riscuotere, for every conto di "cosa nostra", le somme da D.M., dato quest'ultimo era divenuto con lui scostante. Di tale situazione di stallo era stato informato R.

appear abbiamo anticipato nell’introduzione, l’associazione di stampo mafioso nasce occur una specificazione e differenziazione rispetto a quella a delinquere. Quest’ultima fattispecie è disciplinata dall’articolo 416 del Codice penale:

Il complesso degli elementi probatori in precedenza menzionati, valutati anche alla luce dell'apporto conoscitivo fornito da C. S. (pur nei limiti ricordati a f. 383 della sentenza impugnata) e dei profili già ritenuti definitivamente acquisiti dalla sentenza del nine marzo 2012 (oggettiva prosecuzione dei pagamenti, identità delle relative modalità e della causale, riconducibile advertisement una protezione complessiva di B.S. che l'aveva specificamente sollecitata tramite D.

five.one. Il ragionamento in base al quale i giudici di merito, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, ritenevano sussistenti click here l'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato a D.M. anche con riferimento al periodo 1978-1982 muoveva dai seguenti tre fatti storici, coperti dal giudicato interno, costituenti l'antecedente logico-giuridico di quelli oggetto di nuova delibazione in sede di rinvio e rispetto ai quali quelli successivamente posti in essere rappresentavano la naturale evoluzione.

M., non potendosi dare ingresso a presunzioni basate sulla bontà dei rapporti di amicizia con B. Tali rapporti, infatti, non potevano, da soli, provare il perdurare della intromissione di D.M. in affari penetranti per la vita individuale dell'imprenditore dal quale si era allontanato in assenza della precisazione della causale delle concrete modalità del concorso nei versamenti, che la sentenza rescindente riteneva effettivamente avvenuti, anche advert opera di terzi, a partire dal 1978.

Sotto questo profilo, quindi, non solo la questione giuridica prospettata dalla difesa è preclusa, ma è, in ogni caso, configgente con i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'assorbimento della condotta meno grave in quella successiva più grave risponde, comunque, al criterio logico for each il quale non può ammettersi che, in caso di reato permanente, sia comminata dalla legge una punizione più severa, a causa dell'applicazione del concorso di norme e del cumulo di sanzioni, for every colui il quale abbia posto in essere prima una condotta meno grave e poi una condotta più grave, rispetto a chi, nel medesimo arco di tempo, abbia sempre realizzato il fatto più grave.

Sempre con riferimento al dolo del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., la sentenza impugnata ha, inoltre, omesso di stabilire se D. abbia agito con dolo diretto, con la volontà di aiutare "cosa nostra", oppure con intento solidaristico protettivo e di natura amicale nei confronti di B. vittima di estorsione. Al riguardo è mancata ogni valutazione delle dichiarazioni di G.R., il quale aveva affermato che la posizione di D. nei confronti di "cosa nostra" si atteggiava arrive quella di un qualunque imprenditore sottoposto al pizzo.

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